Che cos’è il crowdfunding?
Qual è la situazione attuale?
Qual è la situazione negli altri Paesi?
Qual è la normativa di riferimento in Italia?
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Si fa un gran parlare anche in Italia, negli ultimi tempi, di crowdfunding e della possibilità di applicare questo modello innovativo di raccolta del capitale mediante micro investimenti promossi tramite portali on-line ad imprese di differenti dimensioni attive nei settori più disparati. In seguito all’emanazione del c.d. Decreto Crescita-bis (D.L. 179/2012 conv.to con modd. nella L. 221/2012), il Legislatore ha delegato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) la predisposizione di un Regolamento per la disciplina dell’equity-crowdfunding. Lo scorso 30 aprile si è chiuso il periodo previsto per inviare alla Commissione le osservazioni sul Documento di consultazione e si attende a breve la pubblicazione del provvedimento definitivo.
Che cos’è il crowdfunding?
Si tratta, in buona sostanza, del finanziamento di progetti da parte di una “massa” di investitori (crowd), attraverso dazioni in denaro (funding) effettuate via internet per il tramite di apposite piattaforme on-line. Esistono diverse forme in cui lo stesso fenomeno si è sviluppato, a partire da quelle che possono essere considerate non remunerative o scarsamente remunerative per il potenziale investitore, che può ricevere in cambio semplicemente una sorta di ricompensa (reward-based), un interesse molto modesto e non garantito (social lending) ovvero agire unicamente sulla base di un intento sociale (donation-based). Accanto alle forme reward-based, social lending e donation-based esiste poi una forma remunerativa, c.d. equity-based, che come tale incontra l’esigenza della compatibilità con la regolamentazione in materia di offerta al pubblico, di prestazione di servizi e attività di investimento, di protezione degli investitori e trasparenza.
Qual è la situazione attuale?
I dati diffusi dalla CONSOB alla fine del 2012 hanno evidenziato un notevole ricorso anche in Italia a questo particolare tipo di finanziamento, con una predominanza della due forme più utilizzate, quella reward-based (con un totale di oltre 1500 progetti per un valore superiore a 700.000 Euro) e le donazioni (circa 170 progetti pubblicati per oltre 240.000 Euro). Tuttavia negli ultimi mesi anche la forma equity (che a novembre 2012 contava un centinaio di progetti, per un valore prossimo ai 2 milioni di Euro, pochissimi dei quali finanziati), in grado di consentire ad un potenziale investitore di partecipare ad un’impresa con un esborso estremamente ridotto, ha subito un incremento considerevole e sembra in costante crescita, così come i portali on-line dedicati al lancio delle campagne dei singoli progetti e alla conseguente raccolta dei fondi stanno aumentando per numero e per importanza.
Qual è la situazione negli altri Paesi?
L’Australia, che ha visto insieme agli Stati Uniti la nascita di questo fenomeno, non ha al momento una regolamentazione specifica. Gli U.S.A. hanno varato circa un anno fa’ il JOBS Act (Jumpstart Our Business Startup Act 2012), che prevede analogamente al nostro Paese una delega attuativa alla Securities and Exchange Commission la quale, ad ora, non si è ancora pronunciata. In Europa, dove il crowdfunding da anni è piuttosto attivo in molti Stati quali ad esempio la Germania, l’Olanda, il Regno Unito, ecc., esistono unicamente documenti di informazione agli investitori o singole autorizzazioni rilasciate di volta in volta da parte delle singole Autorità di vigilanza. In seno all’Unione Europea è avvertita l’importanza del fenomeno e la necessità di approntare una disciplina uniforme della materia.
Qual è la normativa di riferimento in Italia?
La bozza di Regolamento in materia di “raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” predisposta dalla CONSOB ed in attesa di essere varata con opportune modifiche, intende disciplinare l’offerta effettuata on-line di strumenti partecipativi al capitale di rischio (incluse le quote di s.r.l.) emessi da start-up innovative (a contenuto tecnologico ovvero a vocazione sociale nei settori individuati da D. Lgs. 155/2006). Si prevede nella prima stesura che l’attività di gestione di Portali on-line per la raccolta di capitali sia riservata a banche, alle imprese di investimento autorizzate e ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla CONSOB. La sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto di offerte svolte per il tramite di un portale on-line gestito da un soggetto iscritto nel registro tenuto dalla CONSOB, poi, deve avvenire comunque presso una banca o un’ impresa di investimento. Da notare che i destinatari della disciplina sull’equity-crowdfunding sono individuati, per l’appunto, nelle start-up innovative come definite dal c.d. Decreto Crescita-bis (art. 25 del D.L. 179/2012 conv.to con modd. nella L. 221/2012, norma ulteriormente modificata dal D.L. 76/2013). Si tratta di quelle imprese di nuova costituzione che integrino tutti i requisiti previsti dalla legge e cioè, in estrema sintesi, che siano: (i) società di capitali non quotate, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero nella forma della Societas Europaea residente in Italia; (ii) costituite e attive da non più di 48 mesi; (iii) con sede principale in Italia; (iv) il cui valore della produzione annua in bilancio dal secondo anno non superi i 5 milioni di Euro; (v) che non distribuiscano / non abbiano distribuito utili; (vi) il cui oggetto sociale consista nello sviluppo/produzione/commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico; (vii) non costituite tramite fusione, scissione, cessione di ramo d’azienda; (viii) le cui spese in ricerca e sviluppo non siano inferiori al 15% degli investimenti complessivi ovvero che impieghino personale qualificato per una percentuale determinata rispetto alla forza lavoro complessiva ovvero che siano titolari/depositarie/licenziatarie di almeno una privativa industriale in settori specificamente determinati o che siano titolari di diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore purché afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
(Aggiornamenti sulla normativa li trovi in questo articolo).
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